Prorogata al 30 novembre 2022 l’autodichiarazione degli aiuti di Stato
Il provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 dell’Agenzia delle entrate ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’articolo 3 del decreto Mef 11 dicembre 2021.
Gli operatori economici devono presentarla telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2022, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.
La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato degli aiuti di stato introdotti per fronteggiare la pandemia Covid-19: si tratta in particolare dei vari contributi a fondo perduto, ma vi sono molti altri bonus che devono essere indicati. In particolare, questo è l’elenco dettagliato delle misure che richiedono l’invio dell’autocertificazione:
- articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177, D.L. 34/2020;
- articolo 78, commi 1 e 3, D.L. 104/2020;
- articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis, D.L. 137/2020;
- articolo 2, D.L. n.172/2020;
- articolo 1, commi 599 e 602, L. 178/2020;
- articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5-6, e 6-sexies, L. 41/2021;
- articoli 1, e 4, D.L. 73/2021.
I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (definizione agevolata degli avvisi bonari) possono presentare l’autodichiarazione entro il più ampio termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata, ma se hanno beneficiato di qualcuno degli altri aiuti richiamati, devono comunque presentare per tali aiuti una prima autocertificazione entro il 30 novembre.
La sezione del sito dell’Agenzia delle entrate presso la quale reperire tutte le informazioni utili è disponibile al link: