Proroga Superbonus 110%
L’art. 14 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) ha previsto rilevanti novità che impattano sulla disciplina del superbonus del 110% e della cessione dei crediti d’imposta derivanti dalle detrazioni edilizie. In particolare, tali modifiche prevedono:
– per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari dalle persone fisiche la proroga al 30.9.2022 del termine per l’esecuzione di lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, richiesto per fruire del superbonus del 110% anche per le spese sostenute sino al 31.12.2022;
– una cessione “finale” dei crediti d’imposta relativi alle detrazioni “edilizie” da parte di banche e società del gruppo bancario a favore dei correntisti propri o della banca capogruppo, purché questi rientrino nel novero dei “clienti professionali privati” ex art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98.
Con la FAQ 19.5.2022 sono state inoltre rese importanti precisazioni circa la portata applicativa del divieto di cessione parziale dei crediti derivanti dalle opzioni (prima cessione o c.d. “sconto sul corrispettivo) relative alle detrazioni edilizie, ex art. 121 co. 1-quater del DL 34/2020, nonché sulla tracciabilità dei crediti stessi.
Proroga del termine di ultimazione del 30% dei lavori per edifici unifamiliari e unità immobiliari “indipendenti e autonome”
La prima novità recata dall’art. 14 co. 1 lett. a) del DL 50/2022 riguarda la modifica all’art. 119 co. 8-bis del DL 34/2020, che prevede, per determinati soggetti e in presenza di specifici requisiti, delle finestre temporali “ampliate” per il sostenimento delle spese che accedono al superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020 (ordinariamente circoscritto alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 30.6.2022).
In particolare, in riferimento agli interventi realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari e unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, tale modifica normativa proroga dal 30.6.2022 al 30.9.2022 il termine entro il quale devono essere realizzati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, requisito richiesto affinché possano essere agevolate con superbonus del 110% anche le spese sostenute oltre il 30.6.2022 e sino al 31.12.2022.
L’art. 14 co. 1 lett. a) del DL 50/2022 precisa inoltre che nel computo del 30% possono essere compresi anche i lavori per i quali non spetta il superbonus del 110%. La disposizione recepisce quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 24.11.2021 n. 791 e la FAQ 3.2.2022.
Cessione “finale” dei crediti d’imposta da parte di banche e società del gruppo bancario
La seconda novità concerne la disciplina delle cessioni dei crediti derivanti dall’opzione, in materia di detrazioni edilizie, di cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante o di sconto in fattura di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
In particolare, secondo il nuovo assetto normativo:
– è consentita una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, nei confronti di chiunque;
– a questa possono seguire due ulteriori cessioni nei confronti di soggetti “vigilati” (banche ed intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione);
– in aggiunta (quarta e ultima cessione), oppure in alternativa (cioè prima che siano state “esaurite” le cessioni possibili), viene consentita alle banche o alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione del credito a favore di cessionari che siano correntisti della banca cedente (o della banca capogruppo della società cedente appartenente al gruppo bancario), purché tali correntisti rientrino nel novero dei clienti professionali privati di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98.
A norma dell’art. 57 co. 3 del DL 50/2022, quest’ultima ipotesi di cessione nei confronti dei correntisti “clienti professionali” trova applicazione per i crediti di imposta che derivano da comunicazioni di esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di (prima) cessione del credito trasmesse telematicamente dall’1.5.2022.
Divieto di cessione parziale dei crediti limitato all’importo della singola rata annuale
Con la FAQ 19.5.2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura, ex art. 121 del DL 34/2020, saranno suddivisi in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.
Il divieto di cessione parziale del credito ex art. 119 co. 1-quater del DL 34/2020 deve intendersi riferito alle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto dal titolare della detrazione.
A ciascuna rata annuale viene attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che, ai fini della tracciatura delle operazioni, verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.
Pertanto:
– le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito;
– le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato);
– le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.