Detrazione delle spese per visto e attestazione di congruità
Dall’1.1.2022, ai sensi del co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021, per tutti gli interventi “optabili”, sono detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e per l’attestazione di congruità delle spese.
L’aliquota di detrazione è quella prevista per le singole detrazioni fiscali spettanti in funzione dell’intervento effettuato.
In considerazione del fatto che le novità apportate dalla L. 234/2021 decorrono dall’1.1.2022, era dubbia la possibilità di detrarre le spese in argomento anche nel caso fossero state sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021, nei casi in cui la relativa comunicazione di opzione fosse presentata successivamente all’1.1.2022.
Conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 119 del DL 34/2020 con riguardo al superbonus del 110%, l’art. 3-sexies del DL 228/2021 convertito (c.d. “milleproroghe”) dispone la detraibilità di dette spese.