Abrogazione del regime di Patent box – Nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dall’impresa
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.2.2022 n. 48243, ha definito le disposizioni attuative del “nuovo regime del Patent box“, vale a dire la super deduzione del 110% introdotta dall’art. 6 del DL 146/2021. Sono agevolabili i seguenti beni:
– software protetto da copyright;
– brevetti industriali (inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione), brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;
– disegni e modelli giuridicamente tutelati;
– due o più dei suddetti beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarietà.
Sono agevolabili le seguenti spese:
– spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
– quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
– spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti ;
– spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
– spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati.
Fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse.